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Dal 1730 un patrimonio antico e moderno per tutti

Regolamento

Titolo 1

NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLE BIBLIOTECHE

ART. 1

1. La biblioteca ecclesiastica è una raccolta ordinata di documenti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà di istituzioni approvate o di enti eretti nell’ordinamento canonico.

2. Essa nasce e si sviluppa a servizio dell’istituzione o ente che la possiede

3. La biblioteca, in quanto bene culturale, è accessibile anche agli studiosi esterni, secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica.

4. La biblioteca è sia di conservazione che di aggiornamento.

ART. 2

1. La biblioteca è aperta alla consultazione secondo il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì con orario continuato dalle 9.00 alle 16.00, il lunedì su appuntamento.

2. Il responsabile della biblioteca è scelto tra le persone che hanno specifica competenza e adeguata preparazione in materia. E’ membro di diritto della Consulta diocesana per i beni culturali e l’arte sacra

 

Titolo II

ORDINAMENTO INTERNO

CAPITOLO 1

ACQUISIZIONE E CONFLUENZA DI FONDI DIVERSI

ART. 3

1. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario.

2. All’atto dell’acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro indelebile della biblioteca; sono altresì registrati nell’apposito registro di ingresso con l’annotazione del numero progressivo e della provenienza.

ART. 4

1. Proprietario e responsabile della biblioteca è, ai sensi dell’ordinamento canonico, il Seminario Vescovile.

2. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito devono conservare di norma la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non devono essere mescolati, per quanto possibile con quelli della biblioteca ricevente, né con quelli di altre raccolte librarie.

ART. 5

1. Le biblioteche delle istituzioni e degli enti che per qualunque motivo cessano l’attività, se non esistono altre disposizioni, sono trasferite in custodia e in amministrazione all’ente superiore, il quale ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l’integrità secondo le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5.

2. E’ auspicabile che le aggregazioni laicali, i movimenti, i gruppi informali ed i fedeli che svolgono particolari mansioni nella chiesa non disperdano il proprio patrimonio librario, disponendo che, a tempo debito, confluiscano nella biblioteca del Seminario che ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l’integrità secondo quanto stabilito nell’articolo 4, paragrafo 2.

 

CAPITOLO II

CATALOGHI

ART. 6

1. I testi della biblioteca devono essere catalogati secondo un criterio che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.

ART. 7

1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.

2. Il Catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche

ART. 8

1. Il bibliotecario utilizza i mezzi di catalogazione e ricerca offerti dall’informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 9

1. Se nella biblioteca si rinvengono tracce di precedenti classificazioni e catalogazioni, si abbia cura di annotarne le caratteristiche e l’estensione al fine di documentare la storia della biblioteca, la sua evoluzione, la provenienza dei fondi.

 

CAPITOLO III

AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE, RESTAURO, SCARTO

ART. 10

1. Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima diligenza, e, per quanto possibile, va incrementato.

ART. 11

1. Il patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggiornato, con particolare riguardo per le pubblicazioni inerenti alla specializzazione della biblioteca, e alle opere di più frequente consultazione.

2. La biblioteca acquisisce copia delle diverse edizioni o ristampe delle opere di autori legati al soggetto proprietario della biblioteca medesima.

ART. 12

1. La biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezione antincendio; l’impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza.

2. Devono essere installate le convenienti apparecchiature per la regolazione della temperatura e dell’umidità

3. Il materiale più prezioso deve essere conservato in armadi di sicurezza ed in contenitori durevoli per conservazione

4. Deve essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l’accesso ai volumi in sala. L’uso di scale è riservato al personale.

ART. 13

1. In biblioteca si esegua, per quanto possibile, una riproduzione in fotografia, microfilm o formati digitale dei libri più rari e preziosi, o di parte di essi, da utilizzare per evitare l’usura degli originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riproduzione.

ART. 14

1. Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della biblioteca, avvalendosi di personale specializzato

ART. 15

1. Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con debite precauzioni.

ART. 16

1. Ove si renda necessario lo scarto dei volumi, si deve evitare la loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alle biblioteche ecclesiastiche del territorio. Analogo criterio è seguito per i doppi. Se la collocazione presso altre biblioteche risulta impossibile ovvero se si tratta di materiale non direttamente pertinente alla specializzazione della biblioteca, si deve ricorrere al mercato dell’antiquariato, nel rispetto della normativa in materia di tutela del materiale antico di particolare pregio

2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del possibile, di riprodurre le parti superstiti a scopo di documentazione.

 

CAPITOLO IV

PERSONALE

ART. 17

1. La biblioteca deve essere affidata a personale qualificato. Se le circostanze lo consigliano, in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di personale volontario.

2. La biblioteca promuove la formazione e l’aggiornamento periodico del personale.

3. Il personale deve essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico ecclesiastico, in modo da catalogarlo e conservarlo e da coglierne la funzione ed il significato, per poter offrire consulenza a chi intende consultarlo.

 

Titolo III

CONSULTAZIONE

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

ART. 18

1. La consultazione dei volumi rari e preziosi, a scopo di studio o di ricerca, è consentita con le dovute cautele sia nell’ammissione degli studiosi, sia nell’accesso al materiale.

ART. 19

1. La biblioteca è aperta al pubblico dal secondo il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì con orario continuato dalle 9.00 alle 16.00, il lunedì su appuntamento. La consultazione per motivi di studio, si può attuare in altre fasce orarie previa richiesta degli utenti.

ART. 20

1. Per accedere alla biblioteca occorre compilare l’apposito modulo di ammissione, specificando le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico, esibire un documento di riconoscimento ed indicare il tipo di materiale che si intende consultare e le motivazioni per cui lo si richiede. I dati personali sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. L’utente che chiede di accedere alla biblioteca deve prendere visione delle norme del regolamento che regolano l’accesso, la consultazione e i servizi ed impegnarsi a osservarne integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, notificate mediante semplici affissioni nei locali della biblioteca.

3. L’utente si impegna a consegnare una copia delle pubblicazioni da lui prodotte con riferimento al materiale conservato presso la biblioteca stessa. Si assicura la dovuta riservatezza alle tesi di dottorato conservate presso la biblioteca.

ART. 21

1. La consultazione del materiale manoscritto o delle edizioni rare e preziose è riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età ed è soggetta ad alcune limitazioni, quali la verifica delle effettive capacità del richiedente di leggerne o decifrarne il contenuto, la presentazione scritta del rispettivo docente nel caso di studenti universitari che devono condurre le ricerche specifiche, il deposito di un documento di identità durante la permanenza in sala.

ART. 22

1. Il materiale archivistico eventualmente posseduto dalla biblioteca è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione canonica e civile in materia di documenti d’archivio.

ART. 23

1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.

2. Agli utenti può essere revocato l’accesso alla biblioteca nel caso in cui dimostrino di non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.

ART. 24

1. L’utente non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro utente.

2. Nella consultazione dei manoscritti si può fare uso solamente della matita cancellabile.

3. Per nessun motivo è consentito portare i volumi fuori della biblioteca.

 

CAPITOLO II

NORME DISCIPLINARI

ART. 25

1. In biblioteca è prescritto il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all’ambiente. Nella sala di consultazione è vietato fumare e consumare cibi o bevande. Prima di accedere alla consultazione dei volumi gli utenti sono pregati di depositare in un apposito guardaroba indumenti, ombrelli, borse ed altri oggetti ingombranti.

2. L’uso dei libri personali è consentito solo come ausilio per lo studio dei documenti effettivamente consultati in biblioteca.

3. Non si devono introdurre nella sala di consultazione apparecchi fotografici, registratori, scanner, telefoni cellulari, cibi, bevande, forbici e simili. E’ ammesso l’uso di computer portatili per i quali la biblioteca fornisce l’energia elettrica, declinando ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all’impianto elettrico. I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.

 

Titolo IV

SERVIZI

CAPITOLO I

RIPRODUZIONI

ART. 26

1. Nel rispetto della normativa vigente la direzione può concedere la riproduzione fotostatica dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili

2. La microfilmatura e altri tipi di riproduzione possono essere consentiti su presentazione di domanda scritta.

ART. 27

1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia di diritti d’autore e di proprietà. Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni di cui all’articolo 26 si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall’uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.

2. Sono richiesti come corrispettivi per i servizi di copia fotostatica euro 0,25 per il formato A4 ed euro 0,50 per il formato A3.

3. Per la microfilmatura o la digitalizzazione gli importi variano da caso a caso.

 

CAPITOLO II

PRESTITO

ART. 28

1. La biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico, restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici ed il materiale d’archivio. Il prestito è concesso per la durata massima di giorni 30.

2. Il prestito per mostre ed esposizioni è concesso dopo aver verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella sede di esposizione, l’adeguata copertura assicurativa e deve avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia

3. Per l’uscita dalla biblioteca di materiale manoscritto o a stampa anteriore al XVIII secolo è comunque necessaria l’autorizzazione scritta del rappresentante legale dell’ente e dell’eventuale proprietario depositante; per il materiale del XVIII secolo è necessaria l’autorizzazione del responsabile delle biblioteca.

 

Titolo 5

COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI E FINANZIAMENTO

ART. 34

1. Il responsabile della biblioteca collabora con l’incaricato per i beni culturali affinché il patrimonio venga adeguatamente conservato e valorizzato.

2. La biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.

3. La biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.

4. La biblioteca, inoltre, partecipa alle attività promosse dall’A.B.E.I.

ART. 37

1. L’ente proprietario destina adeguate risorse al funzionamento della biblioteca o alla conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dall’Ordinario, dalla conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti locali, dalle Regioni a dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall’erogazione di servizi agli utenti e per i diritti di riproduzione.

 

 

Il presente regolamento, approvato dalla competente autorità, è in vigore dal I gennaio 2006

 

Il direttore don Marco Andina